La tutela del debitore è espressione di civiltà e maturità giuridica
“Chi è carico di debiti, chi senza diritti civili, chi poi gravato dei due mali, e pieno di odio trama insidie contro chi ha acquistato i beni, è bramoso di una rivoluzione” PLATONE
Il Piano del consumatore
L’accordo di composizione della crisi
Oltre al piano del consumatore la legge prevede un altro strumento per abbattere l’esposizione debitoria, tornando ad avere la disponibilità del reddito e/o del patrimonio, altrimenti aggredito dai creditori: l’accordo di composizione della crisi
La legge 3/2012, consente, appunto, al consumatore sovraindebitato di presentare al Tribunaleuna proposta di accordodiretto ai propri creditori che preveda la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma.
Al sovraindebitato è attribuito un ampio margine di autonomia nel costruire la proposta che in ogni caso deve essere finalizzata alla ristrutturazione dei debiti e alla soddisfazione dei crediti e deve rispettare alcuni requisiti necessari, meglio elencati nell’art.7 comma 1 l. n. 3/2012.
Come per il piano del consumatore, l’accesso all’accordo di composizione della crisi è subordinato alla sussistenza di determinati requisiti e prevede, a differenza del piano del consumatore, che sia approvato dal 60% dei crediti ammessi al voto. Naturalmente occorre una attenta analisi sia per verificare la sussistenza dei presupposti sia per decidere quale sia lo strumento più adatto alle Tue esigenze. Si tratta, infatti, di due istituti molto diversi tra loro.
Alcuni Casi Concreti
AMMESSO L'ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI CON SODDISFAZIONE NON INTEGRALE DI QUELLI PRIVILEGIATI
E' OMOLOGABILE IL PIANO DEL CONSUMATORE CHE PREVEDA UNA DILAZIONE DEI PAGAMENTI IN UN ELEVATO NUMERO DI ANNI
gli interessi dei creditori possano essere meglio tutelati attraverso un piano del consumatore che preveda una dilazione di significativa durata anche superiore ai 5 anni, piuttosto che mediante il ricorso alla procedura di vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore. Del resto, la L. 3/12 non individua alcun limite legale alla durata del piano, lasciando ai creditori la possibilità di muovere contestazioni in contraddittorio sulla sua durata.
(Tribunale Napoli Nord sez. III, 06/02/2021
SOVRAINDEBITAMENTO: IL PIANO DEL CONSUMATORE VA OMOLOGATO SE L'INDEBITAMENTO NON DERIVA DA CONDOTTA COLPOSA DEL DEBITORE
In tema di 'piano del consumatore' il requisito della meritevolezzava ravvisato quando il consumatore, confidando sull'entità disponibile di reddito e patrimonio, abbia ritenuto - in modo ragionevole - di poter sempre pagare ogni debito alla scadenza e quando il consumatore si trovi in una condizione di sproporzione tra patrimonio ed esposizione debitoria non causata da una condotta colposa.
(Tribunale Verona, 05/02/2021)
