La tutela del debitore è espressione di civiltà e maturità giuridica

“Chi è carico di debiti, chi senza diritti civili, chi poi gravato dei due mali, e pieno di odio trama insidie contro chi ha acquistato i beni, è bramoso di una rivoluzione” PLATONE

Il Piano del consumatore

Sei sovraindebitato? Hai difficoltà a pagare i debiti contratti? Il reddito di cui disponi è insufficiente e non ti consente di sostenere le spese quotidiane necessarie per il sostentamento della Tuo e della Tua famiglia?
In questo caso potresti avere diritto ad accedere alle procedure previste per consentire alle persone sovraindebitate di ridurre significativamente la propria esposizione debitoria, tornando ad avere la disponibilità del reddito e/o del patrimonio altrimenti aggredito dai creditori.
La legge 3/2012, consente appunto al consumatore sovraindebitato di presentare al Tribunale un piano cd del consumatore che preveda la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma.
È importante sapere che non tutti possano utilizzare questo strumento, poiché la normativa richiede il possesso di determinati e specifici requisiti.
Ne consegue che è necessario verificare caso per caso la possibilità di ricorrere a questo particolare strumento, analizzando la situazione reddituale, patrimoniale,  la natura e la consistenza dei debiti. Ogni dettaglio conta e fa la differenza sia per verificare la fattibilità dell’operazione sia per aumentare i benefici in termini di riduzione del debito

L’accordo di composizione della crisi

Oltre al piano del consumatore la legge prevede un altro strumento per abbattere l’esposizione debitoria, tornando ad avere la disponibilità del reddito e/o del patrimonio, altrimenti aggredito dai creditori: l’accordo di composizione della crisi

La legge 3/2012, consente, appunto, al consumatore sovraindebitato di presentare al Tribunaleuna proposta di accordodiretto ai propri creditori che preveda la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma.

Al sovraindebitato è attribuito un ampio margine di autonomia nel costruire la proposta che in ogni caso deve essere finalizzata alla ristrutturazione dei debiti e alla soddisfazione dei crediti e deve rispettare alcuni requisiti necessari, meglio elencati nell’art.7 comma 1 l. n. 3/2012.

Come per il piano del consumatore, l’accesso all’accordo di composizione della crisi è subordinato alla sussistenza di determinati requisiti e prevede, a differenza del piano del consumatore, che sia approvato dal 60% dei crediti ammessi al voto.  Naturalmente occorre una attenta analisi sia per verificare la sussistenza dei presupposti sia per decidere quale sia lo strumento più adatto alle Tue esigenze. Si tratta, infatti, di due istituti molto diversi tra loro.

Alcuni Casi Concreti

AMMESSO L'ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI CON SODDISFAZIONE NON INTEGRALE DI QUELLI PRIVILEGIATI

“L'art. 7 l. n. 3/2012, come modificata dall'art. 18 d.l. n. 179/2012, conv. in l. n. 221/2012, consente di predisporre la proposta con soddisfacimento non integrale dei crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca” (Cassazione civile sez. VI, 18/02/2021, n.4270)

E' OMOLOGABILE IL PIANO DEL CONSUMATORE CHE PREVEDA UNA DILAZIONE DEI PAGAMENTI IN UN ELEVATO NUMERO DI ANNI

Non si può aprioristicamente escludere che
gli interessi dei creditori possano essere meglio tutelati attraverso un piano del consumatore che preveda una dilazione di significativa durata anche superiore ai 5 anni, piuttosto che mediante il ricorso alla procedura di vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore. Del resto, la L. 3/12 non individua alcun limite legale alla durata del piano, lasciando ai creditori la possibilità di muovere contestazioni in contraddittorio sulla sua durata.
(Tribunale Napoli Nord sez. III, 06/02/2021

SOVRAINDEBITAMENTO: IL PIANO DEL CONSUMATORE VA OMOLOGATO SE L'INDEBITAMENTO NON DERIVA DA CONDOTTA COLPOSA DEL DEBITORE

In tema di 'piano del consumatore' il requisito della meritevolezzava ravvisato quando il consumatore, confidando sull'entità disponibile di reddito e patrimonio, abbia ritenuto - in modo ragionevole - di poter sempre pagare ogni debito alla scadenza e quando il consumatore si trovi in una condizione di sproporzione tra patrimonio ed esposizione debitoria non causata da una condotta colposa.

(Tribunale Verona, 05/02/2021)

  • Sovraindebitamento

    “È possibile omologare un accordo di ristrutturazione dei debiti con soddisfazione non integrale di quelli privilegiati” (Cassazione civile sez. VI, 18/02/2021, n.4270)