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CASI - STORIE - NOTIZE DAL MONDO DEL DIRITTO A CURA DELL'AVVOCATO ANTONIO AIELLO

SOVRAINDEBITAMENTO

     Quale sorte per le domande di accordo di composizione della crisi depositate presso gli OCC prima dell’entrata in vigore del Codice della Crisi?

     Una delle tante questioni operative poste dall’entrata in vigore del nuovo codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza riguarda l’applicabilità delle norme dettate dal nuovo Codice alle domande di accordo di composizione della crisi presentate dinanzi agli Organismi ma non ancora approdate in Tribunale.

     Continua ad applicarsi la l.3 del 2012 oppure il decreto legislativo 14/2019?

     La domanda non è di poco conto poiché l’accordo di composizione della crisi non è stato ripreso dal Codice ma è stato “sostituito” dal concordato minore i cui requisiti di ammissibilità e le cui finalità non coincidono con l’istituto dell’accordo ex lege 3/2012.

     Il caso specifico riguarda la sorte delle domande tutt’ora pendenti presso l’OCC e presentate da debitori che hanno  una esposizione debitoria formata anche da debiti di attività cessate, 

      Occorre, infatti, tenere presente che l’art. 33 comma 4 del decreto legisl.14/2019  prevede che “la domanda di accesso alla procedura di concordato minore, di concordato preventivo o di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti presentata dall'imprenditore cancellato dal registro delle imprese è inammissibile” sicché tutti  debitori che sotto la vigenza della legge 3/2012 avrebbero potuto presentare la domanda di accordo di composizione della crisi, anche per debiti derivanti dall’attività, cancellata dal registro delle imprese, ora sono obbligati a presentare, la liquidazione controllata, il cui contenuto non è assimilabile a quello dell’accordo di composizione della crisi.

     Quale, dunque, la possibile soluzione?

     Una interessante pronuncia del Tribunale di Catanzaro del 13.11.2022 ha offerto una delle prime risposte al problema sorto, mediante una interpretazione teleologicamente orientata dell’art. 390 del Codice della Crisi.

      Tale ultima disposizione stabilisce che  “i ricorsi per dichiarazione di fallimento e le proposte di concordato fallimentare, i ricorsi per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione, per l'apertura del concordato preventivo, per l'accertamento dello stato di insolvenza delle imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa e le domande di accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento depositati prima dell'entrata in vigore del presente decreto sono definiti secondo le disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché della legge 27 gennaio 2012, n. 3.”

     Ebbene, secondo l’interpretazione data dal Giudice delegato detta norma deve essere interpretata  “in un’ottica costituzionalmente orientata, nel senso che il momento del deposito della domanda di accesso sia coincidente con quello della richiesta della nomina del Gestore della crisi depositata presso l’O.C.C. prescelto dal debitore (atteso che, diversamente opinando, tutta l’attività espletata dal Gestore secondo le norme previgenti all’entrata in vigore del Codice, sarebbe sostanzialmente inutile, con la conseguenza che si sarebbero dovute tenere in sospeso tutte le istanze che, verosimilmente, non si sarebbe potuto depositare in Tribunale prima dell’entrata in vigore del Codice, anche in ragione della complessa attività di verifica che il Gestore è tenuto a compiere)”.

     Ne consegue che secondo questa impostazione sarà possibile depositare le domande di accordo di composizione della crisi ancora pendenti presso gli OCC, purché le relative istanze siano state depositate prima della data del 15.07.2022  

Risarcimento danni. Morte della zia in un incidente stradale: i nipoti vanno risarciti, anche se non conviventi!

Risarcimento danni

Morte della zia in un incidente stradale: i nipoti vanno risarciti, anche se non conviventi!

 

Il quesito

Al di fuori del nucleo familiare ristretto (genitori, figli, fratelli) è risarcibile la lesione del rapporto parentale?  La convivenza è necessaria per chiedere il risarcimento del danno?

La massima

“In tema di danno da perdita di un congiunto non appartenente al “nucleo familiare ristretto”, la convivenza non è condicio sine qua non per poter accedere al risarcimento, rappresentando, invece, un elemento probatorio utile per dimostrare, insieme ad altri elementi, l'ampiezza e la profondità del vincolo affettivo - presupposto dell'an debeatur - nonché per determinare il quantum debeatur. (Cassazione civile sez. VI, 24/03/2021,  n.8218)

Sovraindebitamento

È possibile omologare un accordo di ristrutturazione dei debiti con soddisfazione non integrale di quelli privilegiati” (Cassazione civile sez. VI, 18/02/2021, n.4270)

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