Risarcimento danni. Morte della zia in un incidente stradale: i nipoti vanno risarciti, anche se non conviventi!

Risarcimento danni

Morte della zia in un incidente stradale: i nipoti vanno risarciti, anche se non conviventi!

 

Il quesito

Al di fuori del nucleo familiare ristretto (genitori, figli, fratelli) è risarcibile la lesione del rapporto parentale?  La convivenza è necessaria per chiedere il risarcimento del danno?

La massima

“In tema di danno da perdita di un congiunto non appartenente al “nucleo familiare ristretto”, la convivenza non è condicio sine qua non per poter accedere al risarcimento, rappresentando, invece, un elemento probatorio utile per dimostrare, insieme ad altri elementi, l'ampiezza e la profondità del vincolo affettivo - presupposto dell'an debeatur - nonché per determinare il quantum debeatur. (Cassazione civile sez. VI, 24/03/2021,  n.8218)

Il caso

D.I.N., D.I.R. e D.I.I. convennero in giudizio davanti al Tribunale D.M.S. e D.C.F. (rispettivamente conducente e proprietario del veicolo investitore) e la Compagnia assicurativa chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni da lesione del rapporto parentale patiti per la morte della zia C.L. seguita al sinistro verificatosi in data (OMISSIS) allorquando quest'ultima, mentre attraversava la strada, veniva investita dal veicolo condotto dal D.M.

Sia in primo che sin secondo grado la domanda è stata rigettata per la ritenuta carenza di legittimazione in capo ai nipoti a pretendere il risarcimento del danno per la morte della loro zia, poiché con essi non convivente.

Tale decisione era conforme al precedente giurisprudenziale Cass. 16/03/2012, n. 4253  che riteneva risarcibile la lesione del rapporto parentale subita da soggetti estranei a ristretto nucleo familiare (quali i nonni, i nipoti, il genero, o la nuora) in presenza della condizione della convivenza, in quanto connotato minimo attraverso cui si esteriorizza l'intimità delle relazioni di parentela.

La convivenza, era infatti ritenuta, l’elemento imprescindibile per riconoscere ai parenti non ristretti il risarcimento del danno.  

La soluzione adottata

Nel caso esaminato la Corte  non ha ritenuto condivisibile detto assunto.  A questo indirizzo è giunta sostenendo che  1) non è condivisibile limitare la "società naturale" della famiglia cui fa riferimento l'art. 29 Cost., all'ambito ristretto della sola cd. "famiglia nucleare", incentrata su coniuge, genitori e figli. 2) "ben possono ipotizzarsi convivenze non fondate su vincoli affettivi ma determinate da necessità economiche, egoismi o altro e non, convivenze determinate da esigenze di studio o di lavoro o non necessitate da bisogni assistenziali e di cura ma che non implicano, di per, sè, carenza di intensi rapporti affettivi o difetto di relazioni di reciproca solidarietà".

Secondo la Corte la convivenza, costituisce, dunque, un elemento probatorio utile, unitamente ad altri elementi, a dimostrare l'ampiezza e la profondità del vincolo affettivo che lega tra loro i parenti e a determinare anche il quantum debeatur.

Nondimeno per evitare il pericolo  di una dilatazione ingiustificata dei soggetti danneggiati secondari e possibilità di prove compiacenti deve essere fornita la prova rigorosa degli elementi idonei a provare la lamentata lesione e l'entità dei danni (v. Cass. 22/10/2013, n. 23917Cass. 21/01/2011, n. 1410).

Nessun automatismo nel riconoscere il diritto al risarcimento del danno in favore dei parenti non ristretti ma in ogni caso una importante apertura che consente anche ai parenti non conviventi di proporre l’azione di risarcimento del danno da perdita del rapporto parenterale.


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