La rimborsabilità da parte dell’altro coniuge di una spesa, oltre l’assegno di mantenimento, costituisce uno dei frequenti motivi di lite durante la separazione, specie quando la conflittualità tra genitori è elevata. Il motivo: le spese straordinarie, sono escluse dall'importo dell'assegno di mantenimento e devono essere rimborsate, nella percentuale stabilita dal Giudice, dall’altro genitore.
L’articolo 337 ter comma quattro c.c nel dettare l’obbligo di entrambi i coniugi di provvedere al mantenimento dei figli non ha specificato come debbano essere regolamentate le cosiddette spese straordinarie.
Il Giudice regolamenta la partecipazione dei genitori anche a queste spese che rivestono notevole importanza sia per i figli sia per i rapporti economici dei genitori in quanto di fatto aumentano l’importo dell’onere del mantenimento.
Un primo elemento di forte scontro riguarda il concetto di straordinarietà della spesa.
Cosa deve intendersi per spesa straordinaria?
Le spese concernenti eventi sostanzialmente eccezionali nella vita del figlio minore, oppure le spese che servono per soddisfare esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili (a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, fisioterapia, cicli di psicoterapia e logopedia, occhiali da vista, lezioni private, attività sportive agonistiche, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, libri di testo, attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, corsi di lingua straniera, corsi di teatro, corsi di musica, informatica, motocicli ed autovetture, viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal S.S.N. – a titolo esemplificativo: esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialiste).
Cosa deve intendersi per spesa ordinaria?
Rientrano, viceversa, nelle spese ordinarie - e dunque nell'assegno di mantenimento, con esclusione del rimborso - tutte le spese che ricorrono frequentemente nella vita di tutti i giorni, quali le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, materiale scolastico di cancelleria, mensa, spese di trasporto urbano (tessera autobus/metro e/o carburante per autovetture e motocicli in uso ai figli), le uscite didattiche organizzate dalla scuola nell'ambito dell'orario scolastico, le spese medico-farmaceutiche di modesto importo sostenute per l'acquisto dei medicinali per patologie che frequentemente ricorrono nella vita quotidiana (a titolo esemplificativo antibiotici, antipiretici, sciroppi e altri medicinali da banco).
Non sempre c’è univocità di giudizi.
Per risolvere o quantomeno limitare le ragioni del conflitto spesso i tribunali d’intesa con gli avvocati dettano linee guida condivise quanto alle spese straordinarie da erogarsi nell’interesse dei figli al fine di distinguerle da quelle ordinarie.
Anche il Tribunale di Catanzaro di intesa con il consiglio dell’ordine ha dettato le proprie linee guida (inserire link…………………….) elencando le spese ordinarie e quelle straordinarie indicando tra queste quelle per le quali non è richiesto il preventivo accordo con l’altro genitore.
Il Tribunale ha precisato che l’assegno di mantenimento periodico è destinato a coprire tutti i costi connessi alle esigenze ordinarie di vita del figlio e dunque sono da considerarsi spese ordinarie quelle che abbiano carattere prevedibile e frequenza significativa.
Sono invece da considerarsi spese straordinarie (extra assegno) quelle oggettivamente imprevedibili che, presentino almeno uno dei seguenti requisiti:
- occasionalità o sporadicità (requisito temporaneo)
- gravosità (requisito quantitativo)
- voluttarietà (requisito funzionale)
