Trasferimento d’azienda: la cessione dei contratti di lavoro avviene automaticamente
Con ordinanza n. 24916/20, depositata il 6 novembre, la Corte di Cassazione torna a ribadire che nelle ipotesi di trasferimento di azienda, la cessione dei contratti di lavoro avviene automaticamente ex art. 2112 c.c..
(Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza n. 24916/20; depositata il 6 novembre)
Il punto: l'art. 2112 disciplina la fattispecie del trasferimento dell'azienda o di una sua parte, occupandosi in ragione della modificazione soggettiva del rapporto di lavoro dal lato del datore della tutela dei lavoratori e dei loro diritti. Tutela che la norma realizza assicurando la continuità del rapporto di lavoro e il rispetto dei diritti maturati dai lavoratori alla data del trasferimento nonché prevedendo, al riguardo, una responsabilità solidale di cedente e cessionario.
In sostanza è ininfluente nel rapporto di lavoro il mutamento della titolarità del datore di lavoro.
Presupposto di fatto dell'applicabilità dell'art. 2112, comma 1, è che lo stesso sia stato assunto in un momento antecedente il trasferimento (Cass. n. 2417/1995; Cass. n. 11409/1993).
Il lavoratore nel passaggio da un'azienda ad un'altra conserva la totalità dei diritti e non solo quelli relativi all'anzianità raggiunta.
Quindi, ogni situazione soggettiva relativa alla posizione attiva nel rapporto di lavoro: conservazione delle mansioni, delle qualifiche e dei livelli retributivi in atto al momento del trasferimento dell'azienda
Ai lavoratori che passano alle dipendenze dell'impresa incorporante si applica il contratto collettivo che regolava il rapporto di lavoro presso l'azienda cedente solamente nel caso in cui l'impresa cessionaria non applichi alcun contratto collettivo, mentre, in caso contrario, la contrattazione collettiva dell'impresa cedente è sostituita immediatamente ed in tutto da quella applicata nell'impresa cessionaria anche se più sfavorevole.
Peraltro va segnalato che l'art. 2112, comma 4, ultimo periodo, attribuisce al lavoratore le cui condizioni di lavoro subiscano una sostanziale modifica nei tre mesi successivi al trasferimento d'azienda la facoltà di dimissioni con gli effetti dell'art. 2119, comma 1.
In sostanza il lavoratore potrà dimettersi senza dare il preavviso e ricevendo l'indennità sostitutiva del preavviso, anche se non si sia verificata alcuna circostanza qualificabile come giusta.
Il caso: un dipendente ha agito per il riconoscimento dell’avvenuto trasferimento del rapporto di lavoro deducendo di aver lavorato con vari contratti di somministrazione lavoro dichiarati giudizialmente illegittimi e che successivamente vi era stato un trasferimento di azienda nei confronti di altra società, quale soggetto successore a titolo particolare nel rapporto. Il Tribunale accoglieva la domanda. la Corte d’appello invece accoglieva il gravame ed in particolare riteneva inammissibile la domanda per intervenuta decadenza dall’impugnativa della cessione del contratto di lavoro ex art. 2112 c.c., ai sensi della L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 4, lett. c).
La decisione: la Corte di Cassazione ribaltando l’esito del secondo grado di giudizio ha accolto il ricorso del dipendente statuendo che “la cessione dei contratti di lavoro nell’ipotesi di trasferimento di azienda, avviene automaticamente ex art. 2112 c.c., sicché non vi era alcuna necessità, né onere per il lavoratore, di far valere formalmente nei confronti del cessionario l’avvenuta prosecuzione del suo rapporto di lavoro con quest’ultimo (che ha acquisito contrattualmente l’azienda cedente ed il relativo personale), essendo tale prosecuzione già avvenuta ope legis, sicché è evidente che solo il lavoratore che intenda contestare la cessione del suo contratto di lavoro ex art. 2112 c.c. debba far valere tale impugnazione nel termine di cui all’art. 32, comma 4, lett. c), controverso". Ha così chiarito che in materia di impugnazione della cessione del contratto di lavoro per effetto del trasferimento ex art. 2112 c.c. la disposizione prevista dalla legge n. 183 del 2010, art. 32, comma 4, che prevede l’applicabilità anche alla cessione di contratto di lavoro avvenuta ai sensi dell’art. 2112 c.c. delle disposizioni in materia di impugnazione del licenziamento di cui all’art. 6 (novellato) L. n. 604 del 1966, opera solo quando venga impugnata la detta cessione e non certo nel caso in cui la si persegua.
