Assegno per il nucleo familiare: quale reddito considerare per il calcolo?
Il reddito rilevante ai fini dell’ammontare dell’assegno è quello del nucleo familiare composto dal coniuge affidatario e dai figli, con esclusione del coniuge legalmente separato, anche se titolare del diritto alla corresponsione, il cui reddito rileva solo ai fini del diritto all'erogazione della provvidenza.
(Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza n. 24606/20; depositata il 4 novembre)
IL CASO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, in riforma della sentenza del Tribunale della stessa città, accoglieva il ricorso proposto da una donna, affidataria della figlia minorenne, e dichiarava il diritto della stessa alla percezione degli assegni per il nucleo familiare spettanti al coniuge legalmente separato per il periodo dal 2006 al 2009 a carico della società datrice di lavoro di quest’ultimo e INPS, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze.
Secondo la Corte territoriale, infatti, nel ricorso ex art. 414 c.p.c. le controparti si erano limitate a dedurre l'insussistenza del requisito reddituale in capo alla donna, coniuge affidataria. Il reddito da valutare per la spettanza degli assegni familiari è quello del marito, mentre quello del nucleo familiare del genitore affidatario rileva solo ai fini della misura della prestazione.
Secondo l’INPS, nell'ipotesi di separazione personale dei coniugi, deve considerarsi titolare del diritto all'assegno il coniuge affidatario dei figli, con la conseguenza che i requisiti reddituali debbano essere verificati con riferimento al nucleo familiare di detto coniuge affidatario. Ne deriva che l'assegno non potrebbe essere riconosciuto ove, in capo al coniuge affidatario, non si realizzino le condizioni di cui al comma 10 dell'art. 2, l. n. 153/1988, che prevede che il totale dei redditi da lavoro dipendente o equiparati - redditi nei quali rientra anche l'assegno di mantenimento dell'affidatario corrisposto dall'altro coniuge - sia almeno pari al 70% del reddito complessivo del nucleo familiare.
LA DECISIONE
L'assegno per il nucleo familiare è finalizzato ad assicurare una tutela in favore delle famiglie in stato di effettivo bisogno economico ed è attribuito in modo differenziato in rapporto al numero dei componenti e al reddito del nucleo familiare, tenendo conto dell'eventuale esistenza di soggetti colpiti da infermità o difetti fisici o mentali (e, quindi, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro) ovvero di minorenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.
Tale assegno ha natura assistenziale: ne consegue che il reddito rilevante ai fini del suo ammontare è quello del nucleo familiare composto dal coniuge affidatario e dai figli, con esclusione del coniuge legalmente separato, anche se titolare del diritto alla corresponsione, il cui reddito rileva solo ai fini del diritto all'erogazione della provvidenza.
Il ricorso dell’INPS deve essere, quindi, rigettato.
