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Hai subito danni dalla vaccinazione contro il virus dell’epatite A? Hai diritto all’indennizzo!

Dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992 n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati), nella parte in cui non prevede il diritto a un indennizzo, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla medesima legge, a favore di chiunque abbia riportato lesioni o infermità, da cui si è derivata una menomazione permanente della integrità psico–fisica, a causa della vaccinazione contro il contagio dal virus dell'epatite A.  (Corte Costituzionale, sentenza n. 118/20; depositata il 23 giugno)-

La questione non di poco conto investe il problema dei danni subiti a seguito di vaccinazioni non obbligatorie ma raccomandate ed è sorta in riferimento agli artt. 2,3 e 32 Cost.

L’art.1, comma 1, l. 25 febbraio 1992, n. 210, riconosceva il diritto all’indennizzo previsto dalla legge nei soli casi di vaccinazioni obbligatorie: “Chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge”

La Corte Costituzionale ha ribadito il proprio orientamento sulla stretta assimilazione tra vaccinazioni obbligatorie e vaccinazioni raccomandate poiché l’obiettivo essenziale che entrambe perseguono nella profilassi delle malattie infettive è identico: ossia il comune scopo di garantire e tutelare la salute (anche) collettiva, attraverso il raggiungimento della massima copertura vaccinale e ha così riconosciuto

 Ha ritenuto infatti che in presenza di una effettiva campagna a favore di un determinato trattamento vaccinale, è naturale che si sviluppi negli individui un affidamento nei confronti di quanto consigliato dalle autorità sanitarie: e ciò di per sé rende la scelta individuale di aderire alla raccomandazione obiettivamente votata alla salvaguardia anche dell’interesse collettivo, al di là delle particolari motivazioni che muovono i singoli.

Conseguentemente la Corte ha riconosciuto che, in virtù degli artt. 2, 3 e 32 Cost., è necessaria la traslazione in capo alla collettività, favorita dalle scelte individuali, degli effetti dannosi che da queste eventualmente conseguano.

Per questo, la mancata previsione del diritto all’indennizzo in caso di patologie irreversibili derivanti da determinate vaccinazioni raccomandate si risolve in una lesione degli artt. 2, 3 e 32 Cost.: perché sono le esigenze di solidarietà costituzionalmente previste, oltre che la tutela del diritto alla salute del singolo, a richiedere che sia la collettività ad accollarsi l’onere del pregiudizio da questi subìto, mentre sarebbe ingiusto consentire che l’individuo danneggiato sopporti il costo del beneficio anche collettivo (sentenze n. 268 del 2017 e n. 107 del 2012).

In questo quadro la Corte ha tenuto importante ribadire, come già fatto in altre occasioni (sentenze n. 5 del 2018 e, ancora, n. 268 del 2017), che la previsione del diritto all’indennizzo – in conseguenza di patologie in rapporto causale con una vaccinazione obbligatoria o, con le precisazioni svolte, raccomandata – non deriva affatto da valutazioni negative sul grado di affidabilità medico-scientifica della somministrazione di vaccini.

Al contrario, la previsione dell’indennizzo completa il “patto di solidarietà” tra individuo e collettività in tema di tutela della salute e rende più serio e affidabile ogni programma sanitario volto alla diffusione dei trattamenti vaccinali, al fine della più ampia copertura della popolazione.


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