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Il padre non provvede i bisogni dei figli? Riconosciuto il risarcimento dei danni non patrimoniali!

In tema di danno endofamiliare, a seguito della separazione dei genitori, deve essere riconosciuto ai figli anche il risarcimento dei danni non patrimoniali, qualora il padre, intraprendendo una relazione extraconiugale e lasciando la casa coniugale, non provveda tuttavia economicamente, nonostante le decisioni giudiziarie in merito, al loro sostentamento e non si curi dei loro bisogni, rifiutando dolosamente ogni contatto e ogni tentativo di ristabilire con gli stessi una relazione affettiva. Tale comportamento, connotato da gravi violazioni all’interno della famiglia, comporta infatti gravi lesioni dei diritti costituzionali della persona nell’ambito del nucleo familiare Trib. Torino, sent. 17 luglio 2018, n. 3690

La violazione dei doveri di mantenimento, istruzione ed educazione dei genitori verso la prole non trova sanzione solo nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, potendo integrare gli estremi dell'illecito civile, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti; questa, pertanto, può dar luogo ad un'autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 c.c. esercitabile anche nell'ambito dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità e maternità. (Cassazione civile sez. I, 10/04/2012, n.5652)         

Nel caso esaminato dal Tribunale di Torino, il Giudice dopo aver accertato l’abbandono del padre e la totale incuranza di quest’ultimo rispetto ai propri doveri genitoriali ha riconosciuto il diritto dei figli al risarcimento del danno non patrimoniale, quale idonea tutela rispetto alle gravi violazioni perpetrate all'interno della famiglia con gravissime lesioni dei diritti costituzionali della persona estrinsecantesi nell'ambito del nucleo familiare.

            La pronuncia è interessante sotto il profilo della quantificazione del danno poiché ai fini della stessa, tenuto conto del forte impatto sotto il profilo psichico che il comportamento tenuto e perdurante determina sui tre figli, sul loro vissuto, sulla vita quotidiana, e presumibilmente anche su future esperienze relazionali, ha utilizzato le tabelle in uso per la liquidazione del danno nell’ipotesi di morte del genitore e perdita del rapporto parentale.

            Non solo; la liquidazione è stata appesantita  ritenendo il danno è maggiore, perché  << il padre è vivente e mantiene in maniera costante una condotta di totale disinteresse e spregio del rapporto genitoriale con quel che ne consegue in termini di tristezza, sofferenza interiore, ma anche ansia, disistima di sè e di insicurezza, che non possono neppure emendate per la gravità del comportamento paterno, tuttora e permanentemente in atto ed in quanto tale pressochè indelebile e, a differenza di un lutto, non suscettibile di elaborazione interiore e di possibile superamento nel lungo periodo.>>

Applicando le tabelle in uso presso il Tribunale di Milano e tenuto conto dell'importo massimo del danno da perdita di congiunto, il Tribunale adito ha riconosciuto ad ognuno dei tre figli, anche in via equitativa, la somma di Euro 350.000,00 per uno, operando una ulteriore  personalizzazione rispetto al massimo del danno da perdita di congiunto, tenuto conto del danno psichico e della intrinseca diversità dal danno di privazione del rapporto genitoriale dal danno da perdita del congiunto.


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