In tema di consenso informato al trattamento sanitario, anche nel caso di mera violazione del diritto all’autodeterminazione, il presupposto del diritto risarcitorio è la circostanza che il paziente, ove informato, non si sarebbe sottoposto al trattamento. (Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza n. 17806/20; depositata il 26 agosto).
L'art. 1 della l. n. 219/2017, entrata in vigore il 31 gennaio 2018 (ed applicabile alle manifestazioni di consenso successive a tale data: cfr. Cass. civ., n. 12998/2019), intitolato “Consenso informato”, codificando principi ormai da tempo cristallizzati nella giurisprudenza costituzionale e di legittimità, ha espressamente sancito che: «nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata».
Affinché la prestazione medico-sanitaria si configuri come lecita e legittima è, dunque, necessario che la stessa venga preceduta da un valido consenso al trattamento espresso dal soggetto che ne è destinatario.
Il diritto all’autodeterminazione è diverso dal diritto alla salute ed è annoverabile tra i diritti fondamentali tutelati dagli artt. 2, 13 e 32 Cost. e dagli artt. 1, 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.
Ma cosa comporta la violazione del diritto? È sempre dovuto il risarcimento del danno?
Il caso esaminato di recente dalla Cassazione pone importanti limiti.
Richiamando la sentenza n. 28985/19 della medesima III sezione Civile, il Collegio ricorda che, in tema di omessa o insufficiente informazione da parte del medico, gli scenari che possono configurarsi sono:
- a)omessa o insufficiente informazione in relazione ad un intervento con danno alla salute a causa della condotta colposa del medico, a cui il paziente avrebbe in ogni caso scelto di sottoporsialle medesime condizioni: al paziente spetta il risarcimento del solo danno alla salute, nella componente morale e relazionale;
- b)omessa o insufficiente informazione in relazione ad un intervento con danno alla salute a causa della condotta colposa del medico, a cui il paziente avrebbe scelto di non sottoporsi: in questo caso dovrà essere risarcito al paziente anche il danno da lesione del diritto all’autodeterminazione;
- c)omessa informazione in relazione ad un intervento che abbia cagionato un danno alla salute (anche in termini di aggravamento di una precedente situazione) a causa della condotta non colposa del medico, cui il paziente avrebbe scelto di non sottoporsi: il risarcimento deve in tal caso essere liquidato con riferimento alla violazione del diritto alla autodeterminazione(sul piano equitativo), mentre la lesione della salute dovrà essere valutata in relazione al “differenziale” tra il maggiore danno biologico conseguente all’intervento ed il preesistente stato patologico invalidante;
- d)omessa informazione in relazione ad un intervento che non abbia cagionato un dannoalla salute del paziente, cui egli avrebbe comunque scelto di sottoporsi: non spetta alcun risarcimento;
- e)omissione/inadeguatezza diagnostica che non abbia cagionato un danno alla salute ma che gli abbia impedito di accedere a più accurati ed attendibili accertamenti: il danno da lesione del diritto alla autodeterminazionesarà risarcibile qualora il paziente alleghi che, dall’omessa, inadeguata o insufficiente informazione siano derivare conseguenze dannose, di natura non patrimoniale, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di sé stesso, psichicamente e fisicamente.
