PENSIONE DI REVERSIBILITA'

Come dividere la pensione di reversibilità tra prima e seconda moglie?

La ripartizione del trattamento di reversibilità tra coniuge divorziato e coniuge superstite deve essere effettuata sulla base del criterio della durata dei matrimoni, con la ponderazione di ulteriori criteri quali la durata delle convivenze prematrimoniali, l’entità dell’assegno di mantenimento dell’ex coniuge, le condizioni economiche dei due aventi diritto.

(Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza n. 25656/20; depositata il 13 novembre)

 Con l’ordinanza n. 25656/20, depositata il 13 novembre scorso la Corte di Cassazione è tornata ad occuparsi della ripartizione del trattamento di reversibilità tra coniuge divorziato e coniuge superstite.

 L’ art. 9, comma 3, l. n. 898/1070 prevede espressamente che << Qualora esista un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, una quota della pensione e degli altri assegni a questi spettanti è attribuita dal tribunale, tenendo conto della durata del rapporto, al coniuge rispetto al quale è stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che sia titolare dell'assegno di cui all'art. 5. Se in tale condizione si trovano più persone, il tribunale provvede a ripartire fra tutti la pensione e gli altri assegni, nonché a ripartire tra i restanti le quote attribuite a chi sia successivamente morto o passato a nuove nozze>>

La giurisprudenza ha costantemente affermato che la ripartizione del trattamento di reversibilità tra coniuge divorziato e coniuge superstite deve essere effettuata sulla base del criterio della durata dei matrimoni, con la ponderazione di ulteriori elementi correlati alla finalità solidaristica dell’istituto, tra cui la durata delle convivenze prematrimoniali. In tale contesto infatti la convivenza more uxorio non ha una mera valenza “correttiva” rispetto all’elemento della durata del rapporto matrimoniale, ma assume un distinto ed autonomo rilievo giuridico laddove il coniuge interessato dimostri la stabilità e l’effettività della comunione di vita prematrimoniale

Devono inoltre essere valutati altri elementi come l’entità dell’assegno di mantenimento attribuito all’ex coniuge e le condizioni economiche dei due aventi diritto.

È stato comunque precisato che la durata della convivenza non deve essere confusa con quella del matrimonio, a cui si riferisce il criterio legale.

L’entità dell’assegno divorzile non deve invece essere considerata un limite legale alla quota di pensione attribuibile all’ex coniuge, non essendovi alcuna indicazione legislativa in tal senso.

 


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