“È possibile omologare un accordo di ristrutturazione dei debiti con soddisfazione non integrale di quelli privilegiati” (Cassazione civile sez. VI, 18/02/2021, n.4270)
Il tema affrontato dalla decisione in commento concerne la possibilità o meno di omologare un accordo di ristrutturazione dei debiti con soddisfazione non integrale di quelli privilegiati.
Al riguardo l’art. 7 comma 1 l.3/2012 prevede espressamente questa eventualità stabilendo che << i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi.>>
Nel caso esaminato dalla Corte, il Tribunale aveva rigettato il reclamo avverso il diniego di omologazione dell’accordo di ristrutturazione che prevedeva:
- la falcidia dei crediti erariali privilegiati diversi dall'Iva, con pagamento in misura dell'8% del totale
- la riduzione al chirografo della parte residua
- il pagamento generale dei crediti chirografari al 7%;
Contrariamente alla decisione del Tribunale, la Corte di Cassazione ha ritenuto fattibile il piano, a condizione che dei crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi (v. Cass. n. 26328-16);
Diventa dunque decisiva l’attestazione dell’Organismo di composizione della crisi che deve verificare, nell’ipotesi in cui il piano preveda la falcidia dei crediti privilegiati, che il ricavato dalla possibile liquidazione del patrimonio, sulla base di un giudizio che tenga conto del valore di mercato dei beni, non sia maggiore della somma offerta.
È importante ricordare che, nella sua stesura originaria, la norma escludeva la falcidia in riferimento al regime dell'Iva (oltre che per gli altri crediti descritti dalla disposizione), e in ciò risiedeva il principale tratto di differenziazione rispetto al regime del concordato preventivo;
Tuttavia la disposizione secondo la quale “in ogni caso, con riguardo ai tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, all'imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, il piano avrebbe potuto prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento” è stato eliminato per effetto della sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale della L. 27 gennaio 2012, n. 3, art. 7, comma 1, terzo periodo, giustappunto " limitatamente alle parole: "all'imposta sul valore aggiunto" " (v. C. Cost. n. 245-19);
In definitiva dunque si può affermare che è possibile omologare un accordo di ristrutturazione dei debiti con soddisfazione non integrale dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca anche se tra essi vi siano debiti per IVA allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi.
Avv. Antonio Aiello
