In caso di licenziamento illegittimo, scelta la reintegra, posso optare per l’indennità sostitutiva?
(La scelta di riprendere il lavoro a seguito di un ordine giudiziale di reintegrazione è irreversibile (Cassazione civile, 13 ottobre 2020, n.22063, sez. lav.)
Secondo la Suprema Corte in caso di illegittimità del licenziamento, il diritto riconosciuto al lavoratore dall'art. 18 comma 5 l. n. 300/1970 di optare fra la reintegrazione nel posto di lavoro e l'indennità sostitutiva, in quanto esercizio di diritto potestativo che nasce dalla declaratoria di illegittimità del licenziamento ed ha natura di atto negoziale autonomo, non soggiace agli effetti espansivi della sentenza di riforma previsti dall'art. 336 c.p.c..
Ne consegue che, ove in esecuzione della sentenza di primo grado che abbia dichiarato l'illegittimità del licenziamento e disposto la reintegrazione nel posto di lavoro, il lavoratore rinunci all'indennità sostitutiva di cui al citato art. 18 comma 5 e scelga di riprendere il lavoro, tale scelta, al pari di quella per l'indennità sostitutiva, è irreversibile e consuma in via definitiva il diritto di opzione.
Il caso affrontato e deciso dalla Corte riguarda un lavoratore che, dopo aver ottenuto una pronuncia di accertamento dell'illegittimità del licenziamento subito e la conseguente reintegra nel posto di lavoro, aveva optato per tale eventualità, salvo ripensarci dopo qualche giorno e chiedere all'azienda il pagamento dell'indennità sostitutiva alla reintegrazione.
Tale ultima richiesta era stata azionata mediante decreto ingiuntivo, opposto dal datore di lavoro ed il Tribunale di Roma aveva escluso la sussistenza del diritto del ricorrente ad optare a favore dell'indennità sostitutiva, sul presupposto dell'ormai intervenuta ripresa dell'attività lavorativa. La decisione è stata confermata dalla Corte d'Appello.
Il lavoratore ricorrendo in cassazione ha invece sostenuto che tale ripensamento era intervenuto prima dello scadere del termine di 30 giorni che l'art. 18 comma 35 Stat. Lav. concede al lavoratore per esercitare la predetta opzione all'indennità sostitutiva e, dunque, la ripresa del servizio sarebbe stata irrilevante, anche in considerazione del fatto che nel caso di specie era sorta contestazione in merito alle funzioni assegnategli dall'azienda.
La decisione. Secondo la Cassazione il ripensamento è precluso al lavoratore.
L'effettiva accettazione dell'invito datoriale, infatti, preclude il successivo ripensamento, rendendo tardiva la richiesta di opzione, a nulla rilevando i presunti inadempimento datoriali, che non interferiscono affatto sulla ripresa della collaborazione lavorativa, potendo gli stessi solo costituire autonome ragioni di tutela in altre sedi.
